Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/1956 n. 1423

Art. 3 Autocertificazione - lett. c) dell’art. 1 comma 1, della L. 17 gennaio 1994 n. 47

1. Fuori dei casi previsti dall’art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’All. 1 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell’art. 20 della L. 4 gennaio 1968 n. 15. La predetta dichiarazione è resa dall’interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività di cui all’All. 2.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall’art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell’All. 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all’art. 2, comma 2.

Art. 4 Informazioni del prefetto - lett. d) dell’art. 1 comma 1, della L. 17 gennaio 1994 n. 47

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell’All. 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lue per l’autorizzazione di subcontratti cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. E’ vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione del presente

articolo.

3. Ai funi di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno sede i soggetti di cui all’art. 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di Cui all’All. 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lett. d) ed e) dell’All. 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’All. 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto, l’amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 5 Imprese, società ed altre persone giuridiche

1. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto gi applicano nei confronti dei soggetti indicati nell’All. 5.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ALLEGATO 1 CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL’ART. 10 DELLA L. 31 MAGGIO 1965 n. 575, IN RIFERIMENTO AGLI

ARTT. 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell’art. 10, commi 1 e 2, della L. 31 maggio 1965 n. 575:

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965)

b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. (art. 10, comma 5 ter, legge n. 575/1965)

c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel cor- so del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5 bis, legge n. 575/1965)

d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione, sia amministratore o de- termini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965) .

Art. II) Causa di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della L. 31 maggio 1965 n. 575:

a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5 bis, legge n. 575/1965) .

Art. III) Cause di decadenza di diritto dalie licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all’art. 10, comma 1, della L. 31 maggio 1965 n. 575:

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10 comma 2, legge n. 575/1965)

b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 5i, comma 3 bis, c.p.p. (art. 10, comma 5 ter, legge n. 575/1965)

c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche i di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965) .

Art. IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della L. 31 maggio 1965 n. 575:

a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5 bis, seconda parte, legge n. 575/1965) . ALLEGATO 2 ATTIVITÀ OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN RIFERIMENTO ALL’ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

Art. a) Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono esse- re intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente (casi e condizioni indicati nell’art. 19, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della L. 24 dicembre 1993 n. 537).

b) Attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (art. 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241), indicate nella Tab. C annessa al regolamento governativo approvato con D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300.

Art. ALLEGATO 3 ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL’ART. 10 DELLA L. 31 MAGGIO 1965 n. 575, IN RIFERIMENTO AGLI

ARTT. 3, COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

Art. a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.

b) Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali.

c) Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici.

d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per I ‘esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso.

e) Altri iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditorali, comunque denominati.

f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. ALLEGATO 4 ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 4, COMMI 3 E 4 DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

Art. a) Denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo.

b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.

c) Estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione.

d) Complete generalità dell’interessato o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all’art. 5 del decreto e del direttore tecnico dell’impresa.

e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lett. d), dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato. ALLEGATO 5 ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE

Art. a) Le società.

b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del Codice Civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 c.c., chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate.

d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci.

e) Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari.

f) Per le società di cui all’art. 2506 c.c., coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

 

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